28 FEBBRAIO 2012

Comunicato Anmi Inail

il comunicato in formato pdf

Questi i punti più salienti dell'accordo:

1 – le convenzioni di INAIL con le regioni riguardano sia le “prime cure” ex art. 12 legge 11.3.88, con i correlati accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche, sia le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale.
2 – l'erogazione delle prestazioni da parte di INAIL, nelle strutture già attivate ed in quelle che INAIL intende attivare è subordinata al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento ex decreto 502/92. Attualmente sono in funzione 131 centri di prime cure, 11 ambulatori di fisiokinesiterapia, 4 presidi sanitari presso aziende, un centro di riabilitazione motoria e un centro protesi.
3 – INAIL può, nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio, erogare prestazioni integrative necessarie al recupero della integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici.
4 – INAIL può erogare prestazioni sanitarie incluse nei LEA a favore degli assistiti SSN in strutture dell'Istituto che siano in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento ex 502/92.

L'accordo interviene in precisa attuazione delle previsioni del decreto lgs. 106/2009.  “L'INAIL è pronto – ha dichiarato il Commissario Straordinario Sassi all'indomani della sottoscrizione - a sottoscrivere intese pilota con le Regioni che si renderanno disponibili.” E' indispensabile - afferma Giuseppina Salatin dell'Associazione Nazionale Medici INAIL - che le dichiarazioni del C.S. Sassi trovino concreta realizzazione nell'avvio senza indugio delle convenzioni INAIL/Regioni; dare finalmente esito ad una previsione normativa che risale ormai a due anni e mezzo fa, è infatti unico ed ineludibile strumento per realizzare la mission  istituzionale di INAIL e cioè la tutela globale del lavoratore.

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