28 NOVEMBRE 2016

Le proposte di emendamenti COSMED trasmessi alla Commissione Bilancio della Camera

PROPOSTA DI EMENDAMENTI COSMED ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 A.C. 4127-bis
<"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 ">

PROROGA DELL’OPZIONE DONNA
EMENDAMENTO. La data del 31 dicembre 2015 prevista all’articolo 1, comma 281 Legge 28 dicembre 2015 n.208 entro la quale occorre maturare i requisiti adeguati all’aspettativa di vita per la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.243 è differita al 31.12.2018”.

RAZIONALE: La cosiddetta “opzione donna” è esigibile solo per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti adeguati all’aspettativa di vita entro il 31.12.2015. Si chiede la proroga di questa facoltà che ha determinato un minimo costo per l’Ente previdenziale e che consente una flessibilità in uscita coerente con altri provvedimenti che agiscono in tal senso in questa legge di bilancio.

PROROGA PENSIONAMENTO ANTICIPATO IN CASO DI ESUBERO DI PERSONALE
EMENDAMENTO.
Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche: “al comma 11, lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018 »”

RAZIONALE:
Come è noto la legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge 95/2012 consentiva alle pubbliche amministrazioni di procedere alla messa in quiescenza delle unità di personale risultante in soprannumero che abbia maturato i requisisti ante-Fornero, in pratica il sistema delle quote (età anagrafica + età di servizio) alla data del 31.12.2014.
Successivamente la legge 125/2013 di conversione del decreto legge 101/2013 ha prorogato i termini dal 31.12.2014 al 31.12.2016. Con la proposta emendativa si apre una ulteriore possibilità di uscita limitata a coloro che maturino i requisiti entro la fine del 2018. Sono ancora aperti, infatti, molti processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni che potrebbero produrre eccedenze di personale; dalle Province, alle Camere di commercio, alla riduzione delle partecipate. Inoltre in attuazione di quanto previsto dalla legge delega n. 124 art. 11 lett.O) in relazione alla graduale riduzione del numero dei dirigenti, potrebbero crearsi esuberi anche fra il personale dirigenziale. Si rende, pertanto, necessario un ulteriore slittamento dei termini per riassorbire eventuali nuove eccedenze di personale.

APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE sociale)
EMENDAMENTO.
Al comma 1 dell’articolo 25 dopo le parole “per una durata di venti anni” aggiungere le parole “o a scelta dell’interessato per una durata minore di cinque anni o dieci anni”.
Aggiungere il seguente comma: 22. In alternativa al prestito bancario di cui al comma 1 l’interessato può corrispondere la somma che sarà determinata come contribuzione volontaria”.

 

RAZIONALE:
Non si comprende per quale motivo e quale interesse abbia il pubblico erario o l’ente previdenziale a rendere obbligatorio il ricorso al prestito bancario. Qualora l’interessato disponga della cifra equivalente deve essere possibile saldare il corrispettivo previsto senza necessariamente ricorrere al prestito bancario ventennale e alla relativa polizza in caso di premorienza. Parimenti deve essere possibile, per coloro che intendono aderire al prestito bancario, prevedere la possibilità di prestiti di durata inferiore ai venti anni con la possibilità di completare la restituzione entro cinque o dieci anni.

RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata)
EMENDAMENTO.
Al comma 1 dell’articolo 27 dopo le parole “le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252” aggiungere “nonché derivate da contribuzioni obbligatorie coincidenti o contemporanee con altri servizi con contribuzione obbligatoria, presso Gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, o presso le casse di previdenza privatizzate di cui alla legge 509/94

RAZIONALE:
Consentire non solo per i montanti accumulati presso forme di previdenza complementare ma anche per montanti derivati da contribuzioni coincidenti e contemporanee con altri servizi presso la gestione separata Inps o presso le casse di previdenza privatizzate ex legge 509/94 di essere utilizzate ai fini della RITA.
Spesso lavoratori e professionisti contribuiscono oltre che per la cassa principale di riferimento ad altre casse previdenziali o alla gestione separata Inps. I montanti maturati per contribuzioni obbligatorie contemporanee e coincidenti con altre contribuzioni obbligatorie dovrebbero poter essere utilizzate al pari delle contribuzioni alla previdenza complementare per la RITA.

RATEIZZAZIONE RISCATTO DELLA LAUREA
EMENDAMENTO.
Il riscatto del corso di laurea ai fini pensionistici può essere rateizzato per un periodo pari a tre volte la durata del corso di studi oggetto del riscatto”.

RAZIONALE:
Favorire il riscatto della laurea per i giovani laureati con opportuna rateizzazione e dilazione del tempo dell’onere del pagamento.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
EMENDAMENTO.
L’obbligo di conferire in tutto o in parte il Trattamento di fine rapporto maturando per l’adesione ai fondi di previdenza complementare è abolito. Ai fondi di previdenza integrativa negoziali è possibile accedere con le sole quote versate dal lavoratore e dal datore di lavoro”. 

RAZIONALE:
Incentivare l’adesione alla previdenza complementare eliminando un vincolo che ha costituito un freno all’adesione al secondo pilastro.

COSMED Via San Martino della Battaglia, 31 - 00187 Roma
Tel 064245741 - Fax 0648919462 - segreteria@confederazionecosmed.it