Informativa del 3 aprile
Chiarita la questione del rinnovo dei contratti a tempo determinato per i dirigenti della pubblica amministrazione. La Funzione pubblica e l’Aran hanno infatti spiegato in una nota (in allegato nella versione integrale) che “per i dipendenti con qualifica dirigenziale risulta sempre possibile la reiterazione di contratti a tempo determinato anche oltre i 36 mesi e non appare comunque necessario intervallare i contratti stipulati in successione”. Dunque nessun obbligo di scadenza dopo 36 mesi e niente interruzione obbligatoria del rapporto di lavoro tra un contratto e il successivo.
La nota è giunta a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della COSMED che aveva posto il quesito dopo l’esclusione delle sigle della dirigenza dal tavolo che doveva disciplinare la durata e l’intervallo da applicare ai contratti a tempo determinato. Nel motivare l’esclusione, Aran e Ministero della funzione pubblica hanno ribadito che non esistono per i dirigenti limiti temporali obbligatori per la durata dei contratti a tempo determinato e il loro rinnovo, escludendo anche la necessità di interruzione del rapporto di lavoro tra un incarico e il successivo. Essendo stati raggiunti in via interpretativa gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ovvero l’esclusione di ogni vincolo temporale al rinnovo dei contratti a tempo determinato, diventa a questo punto pleonastica la presenza delle Confederazioni della dirigenza ad un tavolo che tratterà esclusivamente del personale non dirigenziale.
Resta una priorità della Confederazione il riassorbimento del precariato mediante idonei provvedimenti legislativi a cominciare dalla definizione di quali tipologie di lavoro flessibile siano applicabili alla pubblica amministrazione.