24 FEBBRAIO 2017

Comunicato stampa Cosmed e riferimenti legislativi

La beffa: per medici e dirigenti precari nessun provvedimento nuovo, ma solo una parziale proroga di norme già esistenti, di comprovata inefficacia. Solo propaganda.
La provocazione: incredibile proroga del taglio dei fondi per lo stipendio accessorio: continuano a tagliare gli stipendi, altro che rinnovo dei contratti. Le distanze con governo e regioni aumentano.
Inevitabile la mobilitazione.

Il cosiddetto decreto “di riforma della pubblica amministrazione” è una beffa per medici sanitari e dirigenti: viene ribadito che la sanatoria non riguarda i dirigenti, viene solo prorogata la possibilità, ma solo per il “personale medico tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale” di “concorsi straordinari” per adeguarsi alla normativa comunitaria sull’orario di lavoro (per la quale peraltro la comunità europea sta valutando la possibilità di riapertura della procedura di infrazione). E’ la proroga della legge 208/2015 già dimostratasi largamente insufficiente e in parte inapplicata e inapplicabile per i vincoli finanziari.

Questo il commento della Confederazione dei Medici e Dirigenti sanitari alla riforma del pubblico impiego approvata dal Governo.

Paradossalmente le aziende sanitarie potranno continuare a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile, non meglio specificati, fino al 31.10.2018.

Non viene nemmeno richiamato il DPCM previsto dalla legge 125/2013 (art.4 commi 6,7,8,9) che prevedeva concorsi riservati estesi a tutta l’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario, un provvedimento che ha sortito limitati effetti, ma tuttora valido fino al 31.12.2018.

Per gli oltre 12.000 dirigenti precari della pubblica amministrazione (di cui 9500 medici e sanitari) nulla di buono nessun provvedimento nuovo ma solo una parziale proroga di norme già esistenti e un ulteriore discriminazione rispetto ai restanti comparti del pubblico impiego. Nonostante le rassicurazioni verbali ricevute nell’incontro alla Funzione pubblica del 16 febbraio scorso.

Sul fronte contrattuale si passa dalla beffa alla provocazione: con un articolo fuori delega viene recepito dal governo il reiterato disegno delle Regioni, già architettato senza successo nella legge di bilancio e nel milleproroghe che proroga il blocco dei fondi aziendali fino alla stipula del nuovo contratto. In precedenza il blocco sarebbe scaduto con il varo del testo unico ovvero entro il primo semestre 2017. In pratica le risorse che si libereranno dal salario di quanti andranno in pensione non resteranno nei fondi aziendali per mantenere la massa salariale dei dipendenti rimasti in servizio, ma saranno introitate dalle aziende. Inoltre se vi sarà incremento di personale, la parte accessoria resterà invariata e l’onere delle nuove assunzioni ricadrà per la parte variabile sui dipendenti in servizio. Si tratta della prosecuzione del taglio progressivo degli stipendi già iniziato nel 2010. Incredibili le motivazioni: “assicurare la semplificazione amministrativa, valorizzazione del merito, garantire i livelli di efficienza” per questo il governo procede a tagliare proprio i fondi per il merito, il disagio e la produttività. Un provvedimento assurdo e contraddittorio.

L’entità di questi tagli progressivi dal 2010 è ben superiore agli aumenti contrattuali ipotizzati e rendono praticamente impossibili i rinnovi contrattuali. Chiamano “sperimentazione” la reiterazione della legge Tremonti ma le cavie sono sempre le stesse.

La misura è colma: non consentiremo che la realtà dei fatti venga stravolta dalla propaganda politica, il governo non vuole risolvere i problemi e continua con false promesse, false riforme e tagli veri al servizio pubblico e ai suoi dipendenti.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L’articolo  20 del decreto delegato
(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:

a) sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;

b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali;

c) abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:

a) sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione che bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122. Le predette risorse sono calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate anche dai comuni che non hanno rispettato il pareggio di bilancio nell’anno 2016. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l’utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.

9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all’adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Riferimenti alle legge  208/2015
543. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei  ministri  6  marzo  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in  attuazione  dell'articolo  4,comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  gli  enti  del Servizio sanitario nazionale possono indire,  entro  il  31  dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure  concorsuali straordinarie    per    l'assunzione     di     personale     medico, tecnico professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali,  gli enti del Servizio  sanitario  nazionale  possono  riservare  i  posti disponibili, nella misura massima del  50  per  cento,  al  personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che  abbia  maturato  alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni  di  servizio,  anche non continuativi, negli ultimi cinque  anni  con  contratti  a  tempo determinato,   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti  di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122. In relazione a tale deroga,  gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al  precedente periodo, sono autorizzati  a  stipulare  nuovi  contratti  di  lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del  comma  542  fino  al  termine massimo del 31 ottobre 2016.

544. Le previsioni di cui al comma 543, per il  biennio  2016-2017, sono  comunque  attuate  nel  rispetto  della   cornice   finanziaria programmata e delle disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo  17,  commi  3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  successive modificazioni, e, per le regioni sottoposte a piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.

541. Nell'ambito  della  cornice  finanziaria  programmata  per  il Servizio  sanitario  nazionale  e  in relazione   alle   misure   di accrescimento dell'efficienza  del  settore  sanitario  previste  dai commi da 521 a 552 e  alle  misure  di  prevenzione  e  gestione  del rischio sanitario di cui ai commi da 538 a 540, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei  servizi  sanitari,  nel  rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in  materia  di  articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome: (…)

Art. 23 legge delega
(Salario accessorio e sperimentazione)
1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Il primo periodo non si applica al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.

3. Fermo restando il limite delle risorse stabili previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane possono incrementare l’ammontare della risorse destinate alla contrattazione integrativa destinata al personale, anche di livello dirigenziale, esclusivamente nel rispetto delle norme di contenimento della spesa di personale e nel rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio, a condizione che rispettino i parametri e i requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome e della Conferenza Stato Città, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

a) fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 557-quater della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;

b) il rispetto del saldo di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall’articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014;

d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.

5. Nell’ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l’effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell’ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al primo periodo del comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.

6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisita l’intesa della Conferenza Stato regioni, può essere disposta l’applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l’eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l’effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica.

7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive. L’incremento di cui al presente comma non rientra nel limite di cui al comma 1.

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