Il parere del Consulente Legale COSMED
Con la sentenza n. 6045 del 24/5/2021 (vedi il testo su www.anaao.it), il TAR Lazio è tornato a pronunciarsi sulla tormentata questione della pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti sanitari.
Al fine di comprendere la reale portata di tale pronuncia, occorre riassumere sinteticamente la vicenda.
L’art. 14, comma 1, lett. f) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 imponeva alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati patrimoniali e reddituali di tutti i propri dirigenti, tra cui quelli relativi a redditi, diritti reali su beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, azioni e quote di partecipazione in società.
Con la sentenza 21 febbraio 2019 n. 20, la Corte Costituzionale ha notevolmente circoscritto l’ambito applicativo di tale disposizione, censurandola nella parte in cui poneva tale obbligo indiscriminatamente a carico di tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, anziché solo per le figure dirigenziali indicate nell’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Più nello specifico, il Giudice delle leggi ha individuato le specifiche tipologie di incarichi rispetto a cui gli obblighi in esame risultano congruenti e, quindi, continuano ad applicarsi, rinvenendole nelle posizioni di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (comma 3 dell’art. 19 D.lgs. 165/2001) e di funzione dirigenziale di livello generale (comma 4).
Secondo la Corte, lo svolgimento, da parte dei titolari di tali incarichi, “di attività di collegamento con gli organi di decisione politica, con i quali il legislatore presuppone l’esistenza di un rapporto fiduciario” e “l’attribuzione a tali dirigenti di compiti – propositivi, organizzativi, di gestione (di risorse umane e strumentali) e di spesa – di elevatissimo rilievo rende non irragionevole, allo stato, il mantenimento in capo ad essi proprio degli obblighi di trasparenza di cui si discute”. In estrema sintesi, la Corte Costituzionale ha circoscritto in un ambito molto ristretto l’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali, limitandolo ai dirigenti titolari di amplissimi poteri decisori ed organizzativi e di diretta nomina da parte dell’Organo politico.
All’indomani della pronuncia del Giudice delle leggi, l’ANAC è intervenuta nuovamente sulla questione con la delibera n. 586 del 26 giugno 2019, estendendo l’ambito soggettivo di applicazione della comunicazione e pubblicazione dei dati patrimoniali ad altre categorie di pubblici dipendenti, non menzionati nella sentenza della Corte costituzionale, tra i quali i direttori di struttura complessa delle Aziende del SSN. È ovvio che una mera circolare applicativa, espressione del potere d’indirizzo dell’ANAC in merito all’applicazione delle vigenti disposizioni di legge, non poteva modificare il contenuto di queste ultime e, quindi, anche dell’art. 14 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come emendato per effetto della sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale.
In ogni caso, l’individuazione delle categorie di dirigenti pubblici, al quale estendere l’obbligo di trasparenza, avrebbe dovuto almeno rispettare i parametri indicati dalla Corte costituzionale, che, come già detto, ha ritenuto l’interesse della collettività alla trasparenza meritevole di tutela e preminente rispetto al diritto alla riservatezza solo nel caso in cui i dirigenti siano di nomina politica e siano muniti di ampi poteri gestori e di spesa.
Tali parametri non sussistono pacificamente rispetto ai direttori di dipartimento ed a quelli di struttura complessa, i quali non sono titolari di poteri gestori e di spesa analoghi a quelli dei direttori generali e dei dirigenti apicali delle amministrazioni statali e non sono nominati da un Organo politico, bensì dai Direttori generali, il cui carattere distintivo è proprio la natura di manager con competenze tecnico-professionali in posizione di terzietà rispetto all’Organo politico regionale (Corte Cost., 23 marzo 2007, n. 104).
Appare quindi evidente che la delibera n. 586/2019 dell’ANAC cancellava gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale, almeno con riferimento alla dirigenza sanitaria. In questo quadro, la Cosmed chiedeva giustizia al TAR Lazio, impugnando la delibera n. 586/2019 dell’ANAC.
L’occasione per instaurare tale contenzioso era determinata dall’emanazione, da parte di un’Azienda sanitaria, di un regolamento che imponeva la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa e semplice. Il TAR Lazio accoglieva tale ricorso, con la sentenza n. 12288 del 20 novembre 2020, definitivamente sancendo l’illegittimità della suddetta deliberazione nella parte in cui prevede l’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai dirigenti titolari di struttura del SSN.
Secondo il TAR Lazio, “al fine di individuare il regime di pubblicità applicabile nel campo della dirigenza sanitaria, non può non considerarsi la peculiarità di tale settore”, in cui “la dirigenza comprende le figure apicali del direttore generale e dei direttori amministrativo e sanitario e, solo al livello successivo, la c.d. dirigenza operativa” e, quindi, “le strutture complesse non coincidono, sic et simpliciter, con unità organizzative di rilevanti dimensioni ed apicali, ma comprendono anche figure di media entità, molto numerose e diffuse nel sistema ospedaliero”.
In base a tali considerazioni, il TAR Lazio ha giudicato contraria ai principi di proporzionalità, pertinenza, non eccedenza e finalità dei trattamenti dei dati personali la parte della deliberazione 586/2019 dell’ANAC, che imponeva ai dirigenti sanitari dell’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali: “L’individuazione dei destinatari dell’obbligo di pubblicazione, particolarmente penetrante, dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. citato, nei medici responsabili di struttura complessa non costituisca un adeguato bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di riservatezza, in quanto comporterebbe la raccolta di un numero elevatissimo di dati, aventi ad oggetto informazioni anche relative ai redditi privati dei professionisti interessati, con conseguente eccessiva penalizzazione della “privacy” di tali soggetti rispetto all’effettivo accrescimento della possibilità di conoscenza dei meccanismi del sistema da parte del cittadino. Le figure dirigenziali indicate, infatti, non possono considerarsi particolarmente vicine rispetto alla sede di individuazione e selezione degli indirizzi politici, e si occupano piuttosto dell’effettiva gestione ed operatività delle aziende sanitarie”.
Seppure la pronuncia in esame faccia specifico riferimento ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa, i principi espressi in essa, secondo cui, come evidenziato, l’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali non grava su quelle posizioni dirigenziali che si occupano dell’effettiva gestione ed operatività delle strutture sanitarie, limitano il relativo ambito di applicazione al Direttore Generale, Direttore Sanitario d’Azienda e Direttore Amministrativo, i quali sono le uniche figure manageriali all’interno degli Enti del SSN munite di poteri gestori ampi e collocate in posizione di vicinanza all’Organo di indirizzo politico. I principi in esame non sono sovvertiti dalla recente sentenza del Tar Lazio n. 6045 del 14 maggio 2021.
Con tale ultima sentenza, il TAR Lazio si è pronunciato sul ricorso proposto dall’Anac al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza alla sentenza n. 20 del 2019 e, in particolare, se l’annullamento della propria delibera n. 586/2019 dovesse intendersi o meno limitato alla previsione riguardante i dirigenti sanitari titolari di struttura complessa.
È naturale che il TAR Lazio abbia specificato che la sentenza n. 20 del 2019 facesse riferimento ai direttori di struttura complessa, perché a tale figura dirigenziale atteneva la questione oggetto di decisione e la deliberazione dell’Azienda sanitaria impugnata in congiunzione con la delibera n. 586/2019 dell’ANAC.
Si tratta di un’ovvia applicazione dei principi di efficacia soggettiva e oggettiva del giudicato, il quale riguarda i dirigenti sanitari titolari di struttura complessa, ma ciò non esclude che i principi sanciti dal TAR Lazio nella sentenza n. 12288 del 2020 e ancor prima dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 20 del 2019, trovino applicazione nei confronti di tutti i dirigenti pubblici non dotati di poteri concreti ed ampi gestori e di nomina non politica, escludendo questi ultimi dall’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, comma 1, lett. f) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Avv. Francesco Maria Mantovani
Consulente legale Cosmed